iL LINGUAGGIO DEL FISICO - DIZIONARIO PRATICO DEI TERMINI TRIBUTARI A-Z.pdf

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L’ AGENZI A I NFORMA
bonus fiscale
acquiescenza
conguaglio
deduzioni
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GENZI
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DELLE ENTRATE
DELLE ENTRATE
UFFICIO
RELAZIONI
ESTERNE
IL LINGUAGGIO
DEL FISCO
DIZIONARIO PRATICO
DEI TERMINI TRIBUTARI
Le guide della serie “L’Agenzia informa” sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate -
Ufficio Relazioni Esterne - Sezione prodotti editoriali:
Camilla Ariete (responsabile), Paolo Calderone, Luigi Cugliandro, Daniela Dodero,
Angela Gallo, Teresa Persichetti.
statuto
Le guide sono distribuite gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici locali.
Si ringraziano le Direzioni centrali dell'Accertamento, Normativa e contenzioso,
Gestione tributi, per la loro collaborazione.
del contribuente
modello unico
interpello
ravvedimento
Ristampa aggiornata a novembre 2002.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.it
WWW.AGENZIAENTRATE.IT
La presente guida è consultabile anche su www.agenziaentrate.it
stampa EDICOMP spa - Roma
GENZI
I testi delle pubblicazioni dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate
possono essere riprodotti liberamente con qualunque mezzo, a condizione che
vengano citate la fonte e la data di aggiornamento.
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P REFAZIONE
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di un glossario che spieghi in modo il più possibile chiaro il significato dei termini tributari.
Contrariamente a quanto molti sembrano pensare, il vocabolario del fisco non è infatti semplificabile
al di là di un certo limite. Se, ad esempio, l’Unione europea introduce una agevolazione fiscale chiamandola,
abbastanza curiosamente, “agevolazione de minimis”, c’è poco da fare, de minimis è e de minimis deve
restare, se si cerca di tradurne il nome (e in che modo, poi?) si ottiene solo di mettere fuori strada quelli che
dovrebbero utilizzarla. Quello che c’è da fare in tema di semplificazione del linguaggio, ed è tantissimo, non
riguarda tanto i termini quanto la costruzione delle frasi, la loro lunghezza, la scelta degli schemi espositivi,
l’uso degli esempi, la grafica. In questo senso è stato compiuto un grande progresso dalla nostra
amministrazione dall’epoca del famoso modello 740 lunare fino al primo modello UNICO e poi ad oggi.
Nel passaggio dal modello 740 ’93 al modello 740 ’94, che ha rappresentato il vero punto di svolta, le frasi
lunghe delle istruzioni si sono ridotte del 50%, il numero medio di parole per frase è sceso da 32 a 22, l’indice
complessivo di leggibilità è cresciuto del 40%. Oltre ad accorciare i periodi sono state eliminate le troppe
subordinate e le doppie negazioni, grande passione dei cultori del linguaggio burocratico, ridotte le dispersive
citazioni di articoli di legge, tolte dal testo (e concentrate in una apposita appendice) tutte le descrizioni di
casi particolari, statisticamente irrilevanti, che appesantivano inutilmente la lettura delle istruzioni.
Attualmente si può dire che la leggibilità dei testi prodotti dall’amministrazione finanziaria, considerata la
complessità della materia e dei concetti, ha raggiunto un livello abbastanza soddisfacente. Si potrà lavorare
ancora sulla sintassi per consolidare i risultati (le tentazioni del burocratese sono, ahimè, sempre in agguato)
ma per i termini, lo abbiamo già detto, non c’è molto da fare. Le deduzioni devono rimanere deduzioni, le
detrazioni detrazioni. ll ravvedimento, la rendita, l’accatastamento, il cumulo “giuridico” delle sanzioni, la
nota di accredito, l’acquiescenza, la “capienza”, non sono termini sostituibili o semplificabili. Non si può usare
il termine tassa al posto di imposta partendo dal concetto che la tassa è una parola di uso più comune, come
avrebbero voluto anni fa alcuni talebani della comunicazione pubblica. Non si può, credendo di essere più
chiari, confondere l’imponibile con l’imposta e rinchiudere il linguaggio del fisco in categorie espressive banali
e generiche, che farebbero perdere il nesso indispensabile tra norme, diritti e obbligazioni. Quelli del fisco sono
concetti tecnici che non possono essere comunicati con il linguaggio quotidiano. Ecco quindi la necessità di uno
strumento come questo dizionario, che sia in grado di decifrare i termini tecnici e renderli comprensibili al
maggior numero possibile di cittadini.
Nella sua redazione abbiamo cercato di trovare una mediazione accettabile tra la necessità di essere semplici
e chiari e quella di evitare distorsioni dei concetti giuridici. Ci auguriamo di esserci riusciti. Per altro verso, il
lettore farà presto ad accorgersi che questo lavoro è qualcosa di più di un dizionario. Per renderlo più utile non
ci siamo limitati, infatti, a dare delle definizioni ma le abbiamo fatte seguire da spiegazioni e, spesso,
istruzioni. Una formula, quindi, che costituisce una via di mezzo tra un glossario e una guida. Saremo lieti,
anche per questo, di ricevere commenti e suggerimenti di cui si potrà tenere conto in una prossima edizione.
DIZIONARIO PRATICO DEI TERMINI TRIBUTARI
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Q uesta pubblicazione risponde a un bisogno più volte manifestato dai contribuenti, e cioè poter disporre
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ABITAZIONE PRINCIPALE
È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni
quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detra-
zione degli interessi del mutuo stipulato per l’ac-
quisto, la costruzione o ristrutturazione, da una
detrazione dall’imposta comunale sugli immobili
(Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di
proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usu-
frutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o
dai suoi familiari. Nel campo delle imposte dirette,
in caso di trasferimento di un’unità immobiliare
(compravendita, donazione, successione), per gode-
re delle particolari agevolazioni previste (imposta di
registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa) occorre invece che la stes-
sa possieda i requisiti richiesti per essere considera-
ta “prima casa”. Con tale espressione si intende
l’immobile non di lusso acquistato nel comune di
residenza o di lavoro da chi non possiede la proprie-
tà di altra abitazione nello stesso comune.
denunciare all’Ufficio del Territorio le nuove
costruzioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso
a cui sono destinate. Con un’apposita procedura
informatica il contribuente, con l'ausilio di un pro-
fessionista abilitato, propone la rendita catasta-
le.L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o
proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notifica-
re all’interessato la nuova rendita avverso la quale
può essere presentato, entro 60 giorni, ricorso
presso la competente Commissione tributaria.
ACCERTAMENTO CATASTALE
Operazione consistente nell’individuazione, anche
mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immo-
biliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei
dati ed elementi dichiarati, nel controllo della cor-
rispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.
ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia
delle entrate, entro precisi termini di decadenza,
per determinare l’imponibile e l’imposta del con-
tribuente. Per i principali tributi può essere di
vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a
seconda delle modalità con cui viene effettuato.
Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale,
degli elementi risultanti dalla banca dati dell’a-
nagrafe tributaria e delle notizie acquisite diret-
tamente (anche tramite accessi, ispezioni e veri-
fiche presso il contribuente) o indirettamente. La
procedura di A. si conclude, normalmente, con la
notifica degli addebiti attraverso un apposito
avviso (v.).
ACCANTONAMENTI
Imputazioni di quote di reddito a fondi destinati
alla copertura di rischi o spese. La normativa tri-
butaria consente di detrarre alcuni tipi di accan-
tonamento dal reddito di esercizio entro determi-
nati limiti quantitativi. I principali accantonamen-
ti riguardano il fondo di indennità di fine rapporto,
il fondo rischi su crediti, il fondo rischi di cambio.
ACCATASTAMENTO
Iscrizione degli immobili nei registri catastali con
la conseguente attribuzione della rendita.
Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono
La sottolineatura indica le voci presenti nel dizionario
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Di solito l’accertamento è unico e globale e, quin-
di, non può essere “integrato” con la notifica di
ulteriori accertamenti, se non in base alla soprav-
venuta conoscenza di nuovi elementi.
Tuttavia gli uffici possono notificare al contri-
buente un accertamento parziale, sulla base di
dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di
segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli
studi di settore. L’accertamento parziale può
interessare, ad esempio, redditi di partecipazione
in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esen-
zioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude
la possibilità di successivi controlli di carattere
generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.
na con il versamento delle somme dovute che
può avvenire anche in forma rateale. In tal caso
sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è
tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazio-
ne giudiziale .
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE
Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali
destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.
Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di
avvalersi di talune opportunità previste in suo favo-
re (es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezio-
ne, verifica, poteri degli uffici .
ACCESSO
Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche
senza o contro il consenso del contribuente, al fine
di eseguire le operazioni autorizzate dal responsa-
bile dell'ufficio competente dell’Agenzia.
L'attuale legislazione consente l'A. sia nei locali
destinati all'esercizio di attività commerciali o
agricole sia in quelli destinati all'esercizio di arti
e professioni. Se deve essere effettuato in altri
locali (esempio: abitazione privata) occorre l'au-
torizzazione del Procuratore della Repubblica
motivata dall'esistenza di gravi indizi di violazioni
tributarie (v. Poteri degli uffici ).
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(CONCORDATO)
Procedimento mediante il quale la rettifica della
base imponibile dichiarata (o la sua determina-
zione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in
contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contri-
buente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sot-
toscritto, per adesione, anche dal contribuente. I
contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi
vantaggi, tra cui:
- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la riduzione delle pene previste per i reati tri-
butari (fino alla metà) e la non applicabilità delle
sanzioni accessorie, se l’accertamento con ade-
sione viene perfezionato prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado;
- la chiusura totale della controversia (l’ammini-
strazione non può fare accertamenti sull’imponi-
bile concordato, se non in certi casi tassativa-
mente determinati).
La definizione può avere ad oggetto tutte le
principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap,
imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro,
Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfezio-
ACCISE (O IMPOSTE DI
FABBRICAZIONE E CONSUMO)
Imposte indirette che gravano su determinati pro-
dotti energetici o di origine alcolica. A seconda
dei casi, l'imposta può essere dovuta al momento
della fabbricazione o della importazione oppure a
quello dell'immissione al consumo. Tra le princi-
pali A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spi-
riti e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli
minerali, imposta di consumo sull'energia elettri-
ca, imposta di consumo sul gas metano, imposta
di consumo sugli oli lubrificanti.
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IL LINGUAGGIO DEL FISCO
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