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TITOLO I - LE LEGGI ECCLESIASTICHE
VII
LE LACUNE LEGISLATIVE
(can. 19)
II can. 19 si occupa di una importante questione del diritto come è quella che si presenta quando mancano norme precise su una determinata materia. Questo vuoto legislativo è denominato lacuna legislativa. Questa è una situazione non ignorata ma ben riconosciuta dal legislatore, il quale intende risolverla con i mezzi appropriati a sua disposizione.
In primo luogo il legislatore è consapevole che non tutte le situazioni della vita umana sono regolate dalle norme, perché, come si è visto, le leggi, da una parte, riguardano il futuro (can. 9) tenendo conto della situazione presente in cui vengono emanate e dall'altra, anche se si dicono "perpetue", sono mutevoli per essere adattate alle necessità della missione della Chiesa. In questo modo lo stesso legislatore riconosce le situazioni nuove che richiedono norme nuove, perché in quanto situazioni che non sono state previste nelle norme, non erano prevedibili e per le quali, quindi, non ha provveduto. Vale a dire che tali materie mancano di disposizioni di legge e la consuetudine, come si vedrà, richiede parecchi anni per avere forza obbligatoria in tali materie.
Il can. 19 tratta di rispondere a questa situazione indicando come si deve procedere in tali casi. È evidente che non tutti i casi hanno la stessa importanza, neppure per tutti coloro che devono applicare il diritto. Il giudice ha più bisogno di certezza perché non gode di libertà suppletiva, ma deve applicare la legge esistente (cfr. can. 221): in quanto cerca l'uniformità giuridica e la sicurezza della vita sociale.
I. termini della questione lacuna legislativa
II problema è la mancanza di disposizione di legge su una determinata materia.
TITOLO I - LE LACUNE LEGISLATIVE
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1. Materia
II termine materia utilizzato dal canone non significa una cosa tangibile, ma quello che è oggetto della legge, argomento sul quale il legislatore impone la sua volontà. Non tratta, quindi, il caso particolare, anche se l'applicazione riguarda il caso concreto. Essendo oggetto della legge, tale materia deve avere la proprietà della legge e, cioè, non può non essere necessaria, onesta, lecita. Materia della legge può essere qualsiasi cosa. Il canone ci tiene a precisare che si tratta di materia certa sulla quale effettivamente manca una disposizione, quindi viene esclusa l'ignoranza delle leggi.
Eccezioni. Lo stesso canone esclude espressamente la materia penale. Questa esclusione è applicazione del principio generale stabilito dal can. 221, § 2: "i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge", corrisponde al principio nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege poenali. Ci sono altre materie escluse dallo stesso Codice, come le leggi irritanti o inabilitanti, le quali devono essere espressamente stabilite (can. 10) e tutte le leggi "odiose", che ammettono solamente l'in-terpretazione stretta (can. 18) 128.
2. Mancanza di disposizione espressa
La norma parla di mancanza di espressa disposizione di legge sulla materia che non è possibile applicare al caso concreto. Non tratta, evidentemente, dell'ignoranza della legge. Se ci fosse una norma, non sarebbe il caso di lacuna giuridica che può essere legale e consuetudinaria, ed è una novità rispetto alla precedente norma 129. La lacuna può essere nell'ambito universale e nell'ambito particolare: ambedue sono di natura diversa e non si possono applicare l'una all'altra.
!8 Cfr. MlCHIELS, G., o.c., p. 593. gangoiti, B., o.c., p. 28. 129 Sulla questione c'erano due posizioni diverse, cfr. pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, Relatio complectens synthesim, p. 24. MlCHIELS, G., o.e., pp. 591-592 considerava la consuetudine alla pari della legge.
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3. Obbligo di supplire la mancanza legislativa
La supplenza della legge deriva dalla volontà del legislatore, il quale per evitare il vuoto legale e i problemi ivi derivanti, impone l'obbligo di risolvere le questioni o cause, "causa ... ammenda est" 10 e non lo lascia all'arbitrio, o buon senso, di coloro che devono decidere.
Adesso è importante conoscere a chi il legislatore impone tale obbligo, cioè chi deve decidere nei casi concreti, supplendo la mancanza legislativa. In genere si deve pensare al soggetto che deve applicare la legge e questo lo fa chi ha potestà o autorità, che crea vincolo giuridico o ha efficacia nei confronti del suddito. Tutti gli altri, che non hanno potestà, fanno una applicazione dottrinale, come nel caso dell'interpretazione dottrinale che non costituisce vincolo giuridico.
Seguendo i diversi tipi di interpretazione autentica possiamo osservare che la supplenza legislativa crea un nuovo diritto, perciò è da escludere una supplenza fatta dallo stesso legislatore, in quanto questo può emanare la legge e non ci sarebbe più lacuna legislativa. Altri che possono supplire sono coloro che hanno potestà esecutiva.
II. MODI DI SUPPLENZA
II legislatore indica diversi modi, o mezzi, che devono essere seguiti. Questi sono da intendersi in modo tassativo, pertanto non sono ammessi altri, come il diritto antico, che è abrogato, né il diritto civile. Rispetto all'ordine con cui vengono indicati dal canone, l'opinione più comune ritiene che non è precettivo.
1. Le leggi date in casi simili: analogia legislativa
II canone tratta di casi simili, non uguali perché altrimenti non ci sarebbe analogia e i casi cadrebbero sotto la richiamata legge. Il
130 Causa, nel canone non si intende in senso giudiziario.
TITOLO I - MODI DI SUPPLENZA 127
fondamento dell'analogia è la similitudine. Questa diminuisce da un modo all'altro. Si ricorre alle leggi ecclesiastiche vigenti, non al diritto abrogato e nemmeno alle leggi sulle materie escluse.
L'analogia è l'applicazione di una legge a un caso concreto, che non si trova contenuto in essa. È un'applicazione estensiva e materiale e va distinta dall'interpretazione estensiva. L'analogia non chiarisce la norma esistente ma completa il diritto.
I casi analoghi possono essere distinti in casi: correlativi (can. 1290 ss.), equiparati (can. 1095), connessi (can. 1335) 131.
2. I prìncipi generali del diritto applicati con equità canonica
Non sembra questione pacifica, ma piuttosto controversa, determinare quali siano i principi generali ai quali si deve ricorrere secondo la disposizione menzionata 132. Seguendo la formulazione generica possiamo pensare che essi sono quelli del diritto positivo divino, del diritto naturale, del diritto ecclesiastico, ma non del diritto romano né del diritto civile, a meno che non siano stati recepiti dal diritto canonico.
Principi generali di diritto canonico possono essere considerati quei diritti e obblighi di tutti i fedeli stabiliti dai can. 208-223. Ugualmente sono principi generali quelli che riguardano la costituzione gerarchica della Chiesa. Nella tradizione canonica sono considerati tali principi quelli contenuti soprattutto nelle Regulae iuris inserite da Gregorio IX e Bonifacio Vili nel Libro VI del Corpus Iuris Canonici. La difficoltà non si trova tanto nel definire questi principi quanto nell'applicare al caso concreto il principio suppletivo più adeguato.
L'applicazione di questi principi deve essere fatta con equità canonica, cioè con carità e misericordia, che non riguardano l'in-terpretazione ma l'applicazione della legge e non si oppongono alla
" chiappetta,l.o.c.,p.40.
'2 Cfr. michiels, G., o.c., pp. 612-613. cabreros de anta, M., o.c., pp. 165-166. POMPEDDA, M., L'equità nell'ordinamento canonico, in GHERRO, S. (dir.), Studi sul primo libro del Codex iuris canonici, Padova 1993, p. 20 ss.
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giustizia, ma la mitigano. Infatti la giustizia deve essere sempre salvaguardata.
3. La giurisprudenza e la prassi della Curia Romana
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Si tratta del modo con cui i Dicasteri della Curia Romana assolvono i loro incarichi e funzioni. Nel modo di procedere della Curia Romana, ovvero i Tribunali con le loro sentenze e gli altri Dicasteri con le risposte ai casi singolari e le decisioni amministrative fatte nell'osservanza e nell'applicazione del diritto, vi è una garanzia di comportamento. Certamente le decisioni prese hanno un valore giuridico limitato ai casi concreti e ai loro destinatari ma, in casi simili, in mancanza di una norma, i principi e i motivi addotti nell'applicazione servono come diritto suppletivo.
4. II parere comune e costante dei giuristi dottori
L'ultimo modo di diritto suppletivo è il ricorso alla dottrina dei canonisti. Tale dottrina, come l'interpretazione dottrinale, non ha di per sé un valore giuridico vincolante. Normalmente il parere dei canonisti si trova negli altri tre modi. La loro influenza e importanza nella Curia si manifesta anche, o soprattutto, attraverso la giurisprudenza e prassi, oltre che dalla dottrina manifestata in diversi modi, quali l'insegnamento, le pubblicazioni, le consultazioni, la partecipazione alle commissioni preparatorie di documenti.
Pur non risultando difficile riconoscere la loro importanza, tuttavia individuare la dottrina comune e costante sembra sia una realtà che supera le singole persone e presuppone una trasmissione di dottrina accettata e seguita dai posteriori continuatori. Il termine comune non sembra indicare che si debba chiedere l'unanimità.
TITOLO I - LA REVOCA DELLA LEGGE 129
Vili
LA REVOCA DELLA LEGGE ECCLESIASTICA
(can. 20-21)
Questo titolo corrisponde a quanto abbiamo accennato, cioè che le leggi ecclesiastiche hanno un inizio, a partire dal quale obbligano, e un fine, anche se sono "perpetue", quando cessano di avere efficacia giuridica. Questa realtà vitale delle leggi è stata trattata dalla dottrina canonistica e moralista da un duplice punto di vista o orientamento. La cessazione o modifica della legge ab intrinseco e ab extrinseco.
La cessazione Ab intrinseco, cioè per se stessa, avviene quando la legge perde la propria razionalità, quando viene meno il proprio fine, o ragione di essere, o cambiano le situazioni sociali che la legge regola, in modo tale che la sua osservanza diventa o inutile o addirittura dannosa o lesiva dei diritti. Il Codice non tratta la cessazione ab intrinseco ma la presuppone e tratta solo la cessazione della legge ab extrinseco, che si dice revoca.
I. nozione
La revoca della legge consiste nell'annullare o invalidare una legge esistente, o precedente ...
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