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ELEMENTI DI DIRITIO PATRIMONIALE
CANONICO
I PRINCIPI COSTITUTIVI
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sta risposta basilare, la cercheremo nell' ecclesiologia. Esamineremo poi
il contenuto giuridico di questo diritto (cf. can. 1254) e preciseremo il
legame che deve conservarsi sempre tra i mezzi temporali della Chiesa e
i suoi fini.
Prima di individuare il contenuto specifico dei fini propri, bisogna
precisare che la Chiesa può anche intervenire in materie che, in via di
supplenza, sono totalmente o parzialmente dello Stato. Numerose ini-
ziative ecclesiastiche, ad esempio nel campo assistenziale e sociale, sono
rese ancora più necessarie dalla inefficienza delle autorità civili. Inoltre,
ci sono anche attività «miste» che, ratione finis, spettano sia alla Chiesa
che allo Stato (ad es. l'ambito dell'educazione), sebbene secondo punti
di vista distinti e complementari.
Ciò detto, vediamo quali sono i fini propri della Chiesa. Concreta-
mente il CIC17 affermava già come fini dei beni ecclesiastici: «il culto
divino e l'onesto sostentamento dei chierici e degli altri ministri e gli
altri fini propri» (cann. 1495 § 1 e 1496*). li codice vigente, ispirandosi
al decreto Presbyterorum Ordinis n. 17, ribadisce sostanzialmente que-
st'elenco nel can. 1254 § 2. Ma qui viene precisato, sebbene non in
modo esaustivo (<< prrecipue»), quali sono gli «altri fini », esprimendo
una preferenza: «l'esercizio delle opere dell' apostolato sacro e di carità,
specialmente a servizio dei poveri» (2). Figurano certamente anche tra
gli scopi ecclesiali, la predicazione della verità e la formazione delle co-
scienze, con tutti i mezzi necessari - dalle scuole agli strumenti di co-
municazione sociale - così come l'attività missionaria della Chiesa (3).
L'esistenza di fini propri della Chiesa giustifica il possesso dei beni
necessari per raggiungere questi fini. Questa affermazione traduce una
realtà ovvia. Così, per poter dar a Dio il dovuto culto pubblico in modo
stabile e degno, la Chiesa non può più contentarsi di un sistema ana-
logo a quello delle chiese domestiche dei primi tempi del cristianesimo,
ossia di case prestate dai fedeli; e non possono costituire una valida so-
luzione neanche edifici messi a diposizione della comunità cattolica in
modo precario da parte dello Stato. La Chiesa ha bisogno di luoghi sa-
cri, stabilmente dedicati al culto e gestiti dalla sua amministrazione. Al-
trimenti essa sarebbe condizionata dall' altrui disponibilità, mentre ha
bisogno di assoluta continuità e sicurezza per esplicare la sua missione.
Peraltro, anche a prescindere dal fatto che sarebbe difficilmente giusti-
a) Il fondamento ecclesiologico del diritto patrimoniale canonico
La Chiesa è insieme visibile e spirituale. Se è « comunità di fede, di
speranza e di carità », è anche «organismo visibile ». La Chiesa terrestre
e la Chiesa dei beni celesti «non si devono considerare come due cose
diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice
elemento, umano e divino» (LG, 8). li Vaticano II ci propone a questo
riguardo l'analogia col mistero del Verbo incarnato: siccome la natura
umana è stata assunta dal Verbo ed è a Lui indissolubilmente unita, in
modo simile: «l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cri-
sto che la vivifica, per la crescita del corpo» (ibid.). Perciò, «la Chiesa
stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione
richiede» (GS, 76).
Orbene, come lo stesso Vaticano II tiene a sottolineare, la missione
affidata ad essa da Cristo suppone, fra l'altro, il diritto di costruire, ac-
quistare e godere di beni adeguati, nonché la tutela da eventuali osta-
coli, posti attraverso leggi o atti amministrativi della potestà civile, al
potere di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di
comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in al-
tre regioni della terra, ecc. (cf. DH, 4). La disponibilità di beni tempo-
rali si giustifica dunque come una necessità per l'adempimento dei fini
ecclesiali. Come vedremo, questo costituisce anche un limite alla pro-
prietà ecclesiale: solo i mezzi necessari ed adeguati all' adempimento
di tali fini paiono giustificare 1'appartenenza alla Chiesa.
b) I beni temporali sono mezzi per il raggiungimento dei fini della Chiesa
Seguendo l'esempio di Cristo, che da ricco si fece povero (2 Cor 8,
9), la comunità ecclesiale dovrà vivere lo stesso spirito di povertà. Ciò
suppone, da un punto di vista ascetico, il personale distacco dei beni
materiali e, sul piano oggettivo del diritto, che questi mezzi non siano
utilizzati se non per attuare i fini che spettano alla sua missione (1).
AA.VV., Problemi e prospettive di Diritto Canonico, a cura di E. Cappellini, Brescia, 1977, p.
238-239.
(2) Ad un consultore che proponeva di aggiungere fini specifici, come la promozione
della cultura o di opere di missione, alla formula generale «opera sacri apostolatus et caritatis»
la commissione codificatrice rispose che gli altri fini ai quali si potrebbe accennare sarebbero già
compresi nella summenzionata formula (cf. Com 12 (1980), p. 396-397).
(3) Cf. F. COCCOPALMERlO, Diritto patrimoniale della Chiesa, o. c., p. 4-5.
(1) Cf. D. FALTIN, Diritto di proprietà e uso dei beni temporali da parte della Chiesa, in
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ficabile la ragione per cui determinati enti, o addiritura lo Stato, deb-
bano sostenere la Chiesa (4), in tale eventualità essa dipenderebbe in
qualche modo da questi interventi e quindi, sarebbe minorata la sua so-
vrana libertà e la sua autonomia nel compimento della sua missione (5).
TI dovuto rapporto di «mezzo necessario al fine» genera da parte
degli amministratori una responsabilità di vigilanza affinché i beni ec-
clesiatici siano effettivamente utilizzati per 1'adempimento dei fini ec-
clesiali e per quanto è richiesto dalla missione. La liceità del possesso
di beni da parte dalla Chiesa viene quindi subordinata alla effettiva ne-
cessità e destinazione per gli scopi ecclesiali.
Ovviamente, la concreta valutazione delle necessità spetta alla
Chiesa, non allo Stato. Questa valutazione deve essere fatta in senso
ampio, affinché ciascuno degli scopi possa essere integralmente adem-
piuto. TI fine di culto, ad esempio, include la costruzione e la conserva-
zione della chiesa, la sufficente dotazione di accessori degli edifici sacri
nonché delle loro pertinenze ..., così come i cimiteri dove si possa cele-
brare anche il culto per i defunti. li sostentamento del clero compren-
derà alimenti, mezzi di formazione spirituale, culturale, scientifica, ecc.
Inoltre, potrà eventualmente estendersi ai laici che dedichino la loro at-
tività in modo stabile alservizio della comunità ecclesiale. Tra le opere
di apostolato e di carità, trovano luogo tradizionalmente conventi, edi-
fici per le scuole, centri di ritiro, ospedali, centri di accoglienza dei po-
veri e bisognosi, ecc.
TI possesso della Chiesa di un patrimonio artistico e culturale - fra
1'altro oggetti preziosi o di culto - non deve essere ritenuto come una
rottura del rapporto necessario al fine o una mancanza alla povertà. In-
fatti, moltissimi di questi beni sono fuori commercio e quindi, pur es-
sendo di inestimabile valore, non sono oggetto di lucro. Peraltro, la
Chiesa è obbligata dal rispetto della volontà del donatore. Inoltre, vi
sono numerose ragioni per destinare al culto oggetti e ornamenti di va-
lore, innanzitutto per ricordare ai fedeli il senso della grandezza di Dio
e la trascendenza degli atti di culto, in particolare il santo sacrificio del-
1'altare. Ciò nonostante, nell' arte sacra, il Concilio incoraggiò a « ricer-
care piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità» (SC, 124).
La Chiesa può anche procedere alla alienazione di beni di questo tipo
per una finalità non più importante, ma forse più urgente, o come se-
gno di testimonianza. L'alienazione si farà in conformità alle norme che
vedremo più avanti.
Nell'ottica conciliare non risalta alcuno scopo come fine prevalente
del patrimonio ecclesiastico. In senso contrario, qualche autore aveva
sostenuto la prevalenza del sostentamento del clero, o della cura del
culto divino, o piuttosto della dimensione sociale. In ogni momento
storico spetta al Romano Pontefice, in quanto supremo amministratore
e dispensatore dei beni ecclesiastici, valutare quali sono le priorità e vi-
gilare perché nessuno dei tre scopi essenziali (sostentamento del clero,
culto e aspetti di carità e di giustizia sociale) sia trascurato.
Peraltro, occorre la trasparenza nella gestione del patrimonio della
Chiesa sia per i cosiddetti beni «finali» che per i beni «strumentali ».
Mentre i primi (scuola, seminario, chiesa, etc.) servono direttamente al
fine, i secondi servono soltanto indirettamente conferendo un reddito:
un fondo fabbricabile, ad esempio, può non essere adoperato diretta-
mente in quanto tale, però può servire per una futura costruzione o giu-
stificarsi come valore economico, in quanto alienabile e, in questo
modo, finanziare diverse necessità ecclesiali. Quindi, la strumentalità
dei beni per il raggiungimento degli scopi ecclesiali giustifica il loro
possesso. Un accumulo di ricchezze non necessarie, invece, non sa-
rebbe legittimo.
c) Contenuto giuridico del diritto della Chiesa all' uso dei beni tempo-
rali
Dopo aver giustificato teologicamente che la Chiesa può usare e ge-
stire beni per adempiere la sua missione, occorre individuare la portata
giuridico-canonica della capacità patrimoniale che spetta ad essa. TI can.
1254 § 1 regola il contenuto di questa capacità, indicandola con i quat-
tro termini riguardanti le quattro attività essenziali del diritto reale: « ac-
quirere », «retinere », «administrare» ed« alienare ». Ognuno di questi
verbi corrisponde ad un precisa nozione giuridica:
a) «acquirere» vuoI dire acquistare la titolarità di un diritto, la
proprietà come un qualsiasi altro diritto reale, sui beni temporali;
b) «retinere» si riferisce al diritto di conservare la titolarità del di-
ritto e anche di esercitare e godere di fatto il contenuto del diritto
(4) Tuttavia, vi sono fattispecie in cui - senza pretese di porre in pericolo l'autonomia
della Chiesa nel suo ambito -lo Stato deve sostenere il culto come giusto indennizzo per i dan-
ni e le espropriazioni del passato, e - sempre di più - in considerazione dell'« utilità sociale»
delle funzioni dei ministri del culto sulla base dell'uguaglianza costituzionale nei confronti dei
ministri del culto della altre confessioni religiose riconosciute (vedi in/ra, cap. V, 4. a)).
(5) Cf. L. MISTÒ, I beni temporali della Chiesa, in AA.VV., Il diritto nel mistero della
Chiesa, II, 2° ed., Roma, 1992, p. 362.
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stesso. Non differisce molto dal concetto di possesso, come dimostra la
traduzione italiana di questo canone (6).
c) Il termine «administrare» non è univoco. Come prima presen-
tazione della sua accezione giuridica, possiamo dire che esso indichi il
porre in essere gli atti e le operazioni idonee per la cura, la conserva-
zione e il miglioramento dei beni nonché per percepirne ed erogarne
frutti e rendite (7). Tuttavia, sarà necessario approfondire questo con-
cetto (8), fra l'altro, aggiungendo la distinzione tra gli atti di ordinaria
e di straordinaria amministrazione e la nozione di atti di maggiore im-
portanza. Introdurremo queste ulteriori precisazioni nel capitolo VIo,
dove faremo riferimento anche al concetto economico di amministra-
zione, notevolmente più ampio e flessibile di quello giuridico.
d) Per« alienare» intendiamo la cessione della titolarità del diritto,
per cui un soggetto rende un diritto «estraneo» a sé e trasferisce que-
sto nel patrimonio di un «altro» (9). Questo quarto verbo è stato ag-
giunto dopo lo schema del '77 giacché, secondo le definizioni giuridiche
classiche, l'alienazione è distinta dall' amministrazione stricto sensu (10).
duare l'origine e la natura di questo diritto, enunziato nel secondo prin-
cipio costitutivo.
a) Analisi dell' espressione «diritto nativo e indipendente»
Il significato dell' espressione «la Chiesa ha un diritto nativo e in-
dipendente» è assai chiaro. Riguardo al soggetto, è proprio la
« Chiesa », in generale, ad essere titolare di questo diritto. In contrasto
con il successivo, il can. 1254 omette ogni riferimento alla Sede Aposto-
lica. Non si parla neanche della Santa Sede, come nel CIC17. Questo si
spiega per la dimensione di diritto internazionale inerente a questa di-
sposizione (11). Di questo diritto spettante proprio alla Chiesa non po-
trà avvalersene qualsiasi ente a scopo religioso, ma solo le persone giu-
ridiche pubbliche, le quali, come vedremo, agiscono e possiedono beni
in nome della Chiesa. La loro esistenza in quanto persona giuridica
pubblica è sottoposta nell' ordinamento canonico all' atto di erezione
dell'autorità ecclesiastica competente (cf. can. 116).
«Nativo» vuoI dire che si tratta di un diritto consono alla natura
della Chiesa, nato con essa per volontà del Fondatore, e che pertanto
non trova la sua origine in una concessione del potere statale. La Chiesa
cattolica può servirsi dei beni temporali, non a seguito della conces-
sione dello Stato, ma in virtù di un diritto proprio. Questo diritto è an-
che « indipendente »: il suo esercizio è sottratto alle leggi ed ai controlli
della potestà civile. Quindi, continuerebbe ad esistere anche dove lo
Stato lo negasse (12).
2. Carattere nativo e indipendente del diritto della Chiesa all'uso dei
beni temporali
Evidenziato il fondamento ecclesiologico del diritto di acquistare e
di possedere beni temporali spettante alla Chiesa, e ricordato il suo ne-
cessario rapporto con la missione ecclesiale, cercheremo ora di indivi-
(6) Già nei lavori preparatori era stata oggetto di discussione l'eventuale sostituzione di
«retinere» con «possidere ». Si decise di conservare questo termine e di armonizzare la termi-
nologia (cf. Com 12 (1980), p. 396). Però, in conclusione, l'armonizzazione non si realizzò com-
pletamente giacché, in altre disposizioni codiciali, si adopera il termine «possidere»
b) Giustificazione del diritto nativo e indipendente della Chiesa di
fronte alle diverse teorie contrarie
«retinere» (cf. cann. 634 § 1 e 741).
(7) Cf. F,X, WERNZ-P. VIDAL, De Rebus, o. c., p. 211-212; G. VROMANT, Dè bonis ... , o. C.,
p. 160; A. MOSTAZA, Derecho patrimonial, in AA.VV., Nuevo Derecho canonico, Madrid, 1983,
p.444.
in luogo di
Alcuni consultori avrebbero voluto sopprimere l'asserzione «inde-
pendenter a civili potestate» (13), ritenendola troppo «ius-pubblici-
(11) N elle relazioni tra Chiesa e società civile risulta oggi più pacifico unificare in un uni-
co soggetto di diritto internazionale la Chiesa cattolica, la Santa Sede ed il Romano Pontefice
(cf. J.F. CASTANO, Appunti di lus Patrimoniale, a cura di L. Centurione, Roma, 1992-93, p.
3). Perciò si parla soltanto di Chiesa cattolica. Nel canone successivo, però, in quanto relativo
(ad intra) alla questione della proprietà ecclesiastica, ci si riferisce in modo particolareggiato
(8) Cf. V. LO]ACONO, Amministrazione
(dir. civ.), in Enciclopedia del diritto, II, Milano,
1958, p. 152-167.
(9) Cf. S. PUGLIATI1, Alienazione, in Enciclopedia del diritto, o. C., p. 1-5.
(lO) Tuttavia, esiste anche un concetto ampio di amministrazione, ossia <d'insieme degli
atti mediante cui viene modificato il patrimonio, con l'acquisto di nuovi beni o con la perdita o
diminuzione di essi» (L. MISTÒ, I beni ... , o. c., p. 389). La questione fu disputata (cf. Com 12
(1980), p. 396) e, come vedremo nel capitolo secondo, il codice ha finalmente ritenuto che gli
atti di alienazione potevano essere atti di amministrazione
alla
straordinaria.
Sede Apostolica.
(12) Cf. P. LOMBARDÌA, La propriedad en el ordenamiento canonico, in lC 2 (1962), p.
416-419.
(13) La classica espressione «società giuridica perfetta », che nel passato è stata comu-
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sta» e quindi pOCOconsona con la visione pastorale del Concilio. In-
fatti, fu soppresa nel primo schema (14). Però, nella stesura definitiva,
si ritornò alla classica formulazione che figurava nel can. 1495 § 1 del
CICI7.
Questa preferenza per la vecchia espressione si spiega, secondo il
prof. Lopez Alarcon (15), per due motivi. In primo luogo, per riaffer-
mare, ad in tra e di fronte a passati errori tendenti verso lo spiritualismo,
la dimensione giuridico-patrimoniale della Chiesa come società visibile
con fondamento nel diritto divino. In questo senso ebbero una notevole
influenza, fra gli altri, Arnaldo da Brescia (XII o S.), i Valdesi (XIIIO S.),
gli Albigesi, i fraticelli, i catari, i patarini, che furono condannati dal
Concilio ecumenico Laterano IV (1215).
In secondo luogo, perché, ad extra, la soppressione del testo non
desse adito all'interpretazione secondo cui la Chiesa, con il suo silenzio,
avrebbe riconosciuto la sovranità dello Stato sui beni della Chiesa siti
nel suo territorio come «dominus eminens» (16), lasciando solo alla
Chiesa una proprietà in senso parziale. Questo atteggiamento veniva
sostenuto da Marsilio da Padova (XIVO S.) - denunciato da Giovanni
XXII (1327) - così come da Giovanni Wicliff e da Giovanni Huss, che
furono condannati dal Concilio di Costanza (1418). La dottrina tradi-
zionale fu confermata con fermezza dal Concilio di Trento.
A partire dal XVIIO s., correnti di pensiero giurisdizionalista e libe-
rale hanno negato l'originarietà e l'indipendenza del diritto della Chiesa
ad avere beni temporali. Questi errori «laicisti» furono condannati da
molti Papi e, in modo particolare, dall' enciclica Quanta Cura e dal Sil-
labo (1864). Quest'ultimo documento pontificio condanna la proposi-
zione seguente: «Ecclesia non habet nativum et legitimum ius acqui-
rendi ac possidendi» (17). Questa questione rimane attuale, poiché,
anche nella situazione odierna, sono stati commessi abusi nei confronti
della Chiesa: negazioni del suo diritto di proprietà, tentativi di ingiusta
espropnazlOne, ecc.
c) Fondamento giuridico del diritto della Chiesa al possesso di beni
temporali
Il diritto al possesso dei beni temporali, corrispondente alla vita
della primitiva comunità ecclesiale, e sempre affermato dalla Chiesa
per mezzo dei Padri della Chiesa e di diversi Concili, viene general-
mente fondato sui seguenti argomenti (18):
10) Il Magistero ecclesiastico ritiene di diritto divino positivo que-
sto diritto che è conseguenza della natura propria della Chiesa. Gesù
fondò questa come società autosufficiente ed indipendente, il che im-
plica il potere di disporre di tutti i mezzi necessari per raggiungere la
sua finalità. Abbiamo già accennato alcuni testi del Concilio Vaticano
II che affermano questa dottrina (19).
20) Dal punto di vista del diritto naturale, questo diritto si fonda
sul combinato di due diritti: quello di associazione e quello di proprietà.
Mentre il diritto di associarsi spetta alla Chiesa in quanto istituzione
umana, il diritto di proprietà, oltre ad essere un diritto di ogni società,
è un' esigenza per l'esistenza stessa della Chiesa. In quanto società o as-
sociazione, la comunità ecclesiale ha la facoltà di possedere e di acqui-
sire tutto ciò che sia necessario per la sua esistenza e per le sue attività
in vista del raggiungimento dei suoi fini. Ovviamente, privato del cor-
relativo diritto di proprietà, il diritto naturale di associazione sarebbe
svuotato di una grande parte della sua sostanza.
30) Lo stesso argomento può applicarsi alla libertà religiosa (o im-
munità da qualunque coercizione in materia religiosa), che spetta sia
nemente accolta da numerosi trattatisti, specialmente nell' ambito dello ius publicum ecclesiasti-
cum, oggi è oggetto di critica. Owiamente, per poter essere adoperata attualmente occorre pur-
garla dalle superate connotazioni, fra l'altro, quelle dell' antagonismo tra Chiesa e Stato o della
somiglianza tra queste due entità. Sembra ormai per tutti evidente che la Chiesa è radicalmente
e essenzialmente diversa dallo Stato e che l'accento deve essere posto non sull'eventuale anta-
gonismo ma sulla loro mutua autonomia e libera collaborazione (vedi il suggestivo studio di
C. SOLER, Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el derecho publico externo,
Pamplona, 1993, in particolare p. 32-38). Più che la stessa espressione di societas per/ecta, ciò
che dawero importa è che, avendo una missione propria, la Chiesa disponga effettivamente
dei mezzi necessari per raggiungere questa finalità. Perciò la Chiesa ha bisogno di un riconosci-
mento in quanto « ordinamento giuridico primario" e, inoltre, come soggetto dotato di capacità
giuridica pubblica e privata (cf. J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, Milano, 1989, p. 48-
56). Sull'impronta della «società perfetta» nella concezione del libro vo, vedi E. CORECCO,
Théologie et Droit canonique, Fribourg, 1990, p. 235-236. Comunque, non mancano le manife-
stazioni della Chiesa-communio (ad es. i sistemi di previdenza sociale e di solidarietà ecclesiale).
(14) Cf. Com 12 (1980), p. 395-396; 13 (1981), p. 79-80.
(15) Cf. M. LÒPEZ ALARCÒN, sub can. 1254, in C6digo de Derecho Can6nico, a cura di P.
LOMBARDiAe J.I. ARRrETA,5° ed., Pamplona, 1992.
(16) Della vecchia teoria della partizione del dominio in dominio eminente (o diretto) e
dominio utile, parleremo più avanti. Vedi injra, cap. II, 5. a).
(17) H. DENZINGER- P. HUNERMANN, Kompendium der Glaubensbekenntnisse
und kirch-
lichen Lehrentscheidungen, 37° ed, Freiburg in B., 1991, n. 2926.
(18) Cf., fra l'altro, V. DE PAOLIS, De bonis..., o. c., p. 31-40; A. MosTAZA, Derecho pa-
trimonial ..., o. c., p. 425-426.
(19) Cf. supra, 1. a).
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alle persone individuali che alle persone morali o giuridiche. Le comu-
nità o associazioni religiose hanno, contestualmente al diritto di esi-
stere, il diritto di « costruire edifici religiosi, acquistare e godere di beni
adeguati» (DH, 4). In effetti, lo Stato non può riconoscere la Chiesa o
enti a scopi religiosi senza dare il correlativo riconoscimento di una loro
vera e propria capacità patrimoniale.
40) La negazione di questo diritto sarebbe contraria al Diritto in-
ternazionale, che tutela, formalizzandolo a livello universale e regionale,
il diritto ai beni temporali delle confessioni religiose come una della
manifestazioni collettive del diritto di libertà religiosa (20), addirittura
con contenuti espliciti molto più concreti (21).
tivo di richiedere contributi ai fedeli nelle forme stimate più oppor-
tune: tributi, tasse e oblazioni, questue, collette, offerte. A questa
facoltà della Chiesa corrisponde per i fedeli il diritto di devolvere
beni temporali a favore della Chiesa - dovere fondamentale -
senza limitazioni o condizionamenti da parte dello Stato (cf. can.
222 § 1) (24).
Per molti aspetti (25) occorre un certo collegamento tra Chiesa
e Stato, mediante accordi o il ricorso alla tecnica del rinvio o della
« canonizzazione» (26). I concordati sono stati gli strumenti classici
per coordinare la legge canonica e la legge statale e prevenire con-
flitti di competenza. Adesso si preferiscono spesso altri modi, di di-
ritto pattizio. In forza del can. 3, le convenzioni prevalgono anche
su eventuali norme contrarie del codice. In base al principio conte-
nuto nel can. 1254 § 1 e che - in forza del can. 1258 - vale, in
linea di massima, per tutte le persone giuridiche pubbliche della
Chiesa, gli Stati devono riconoscere, tutelare e promuovere il diritto
di godere dei beni temporali. Inoltre, a norma del diritto internazio-
nale(27), gli Stati hanno anche l'obbligo di riconoscere alla Chiesa i
medesimi diritti degli altri cittadini in materia di acquisto dei beni
temporali.
d) Contenuto del diritto nativo e indipendente della Chiesa al possesso
di beni temporali
La Chiesa rivendica a sé una vera potestas regiminis o iurisdictio-
nis (22) sui beni di sua competenza, senza la quale il suo diritto nativo
e indipendente di possedere beni e di servirsi di loro sarebbe un diritto
puramente formale (23). Ciò vuoI dire una libertà che si palesa con una
triplice facoltà: emanare norme (potestà legislativa), porre concreti atti
di amministrazione (potestà esecutiva), e conoscere le connesse contro-
versie (potestà giudiziaria).
Nell'ambito del diritto patrimoniale, la potestà di governo della
Chiesa suppone il riconoscimento della sua facoltà impositiva con-
formemente al can. 1260, il quale afferma che essa ha il diritto na-
(24) Cf. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos
juridicos, 3° ed., Pamplona, 1991, p. 94 e s.; J. HERVADA, Diritto costituzionale ... , o. c., p. 134.
(25) Nell' ottica del codice precedente, come conseguenza della indipendenza rispetto al
potere civile, si propugnava l'immunità dai tributi statali e l'immunità di asilo (cf. can. 1179).
Adesso, i tributi non sono più ritenuti necessariamente come una manifestazione di soggezione
ad un potere statale. Giacché la Chiesa beneficia del soccorso della società civile e non può ave-
re nessuno scopo di lucro, si ritiene generalmente che ad essa tocca un certo dovere morale di
giustizia da contribuire agli oneri sociali della comunità, ma questo contributo non può essere
imposto dal potere statale (ciò sarebbe incompatibile con il carattere di società perfetta o di or-
dinamento giuridico primario che caratterizza la Chiesa). Di solito, questa questione si inquadra
spesso negli accordi fra Chiesa e Stato (cf. F.R. AZNARGIL, La administracion ... , o. c., p. 71-73).
Peraltro, il diritto di asilo, che permetteva anzitutto ai malfattori di rifugiarsi senza poter esser
espulsi e neanche di essere puniti in quel luogo (cf. G. VROMANT, De bonis ..., o. c., p. 13-16, n. 9-
lO) sembra ormai aver perso la sua rilevanza nell'ordinamento canonico. il diritto d'asilo - fra
l'altro politico - è divenuto una competenza statale regolata principalmente da convenzioni in-
ternazionali. Tuttavia, la preoccupazione del Magistero per la buona accoglienza dei profughi
ha spinto qualche autore a sostenere ancora oggi il diritto di asilo nell' ordinamento canonico,
in quanto consuetudine pra?ter ius (cf. can. 5 § 2). Vedi E. SANTANEESPINOSA, The Church
and the nght of Asylum and Canon 1179 of the 1917 Code as 'Pra?ter ius' in the 1983 Code, Ro-
me, 1992.
(26) Vedi, ad es., G. BlFFI, Pie volontà e pie fondazioni: convergenze e divergenze tra le-
gislazione canonica e civile, in Ap 69 (1996), p. 517-582.
(27) Cf. supra, cap. II, nota 20.
(20) Vedi art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), in Codice di diritto ecclesiastico (a cura di R.
BOTTA, Milano, 1990, p. 58); art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New
York, lO dicembre 1948), ibid.; art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
(New York, 16 dicembre 1966), ibid., p. 71. Più recentemente, art. 6 della Dichiarazione sulla
eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione sulla religione o la convizione
(New York, 25 novembre 1981), ibid., p. 41-42.
(21) Vengano riconosciuti i diritti delle comunità religiose da «costituire e mantenere
luoghi di culto o riunione liberamente accessibili », «sollecitare e ricevere contributi volontari
sia finanziari che d'altro genere », «acquisire, possedere, ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni
religiose e ..) e materiali relativi alla pratica della religione» (art. 16 del Documento finale della
Conferenza di Vienna sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (19 gennaio 1989), ibid., p. 151-
152).
(22) Cf. can. 129 § 1.
(23) Nel C1C17, questo diritto era tutelato da una serie di pene canoniche (cf. cann.
2345-2349*). il codice attuale, invece, adotta una formulazione piuttosto generica e flessibile
(cf. cann. 1375-1377).
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